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Avviso per la concessione di contributi a favore di alunni residenti in Friuli Venezia Giulia
- 19 Marzo 2025
- Posted by: Giovanni Cassina
- Category: Scuola Primaria Scuola Secondaria ITI Senza categoria

Avviso per la concessione di contributi a favore di alunni residenti in Friuli Venezia Giulia ed iscritti alle scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2024/2025. Articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale).
Art. 1 – DESTINATARI E IMPORTO DEI CONTRIBUTI
1. Sono destinatari dei contributi previsti dall’articolo 11 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), di seguito legge, i nuclei familiari, residenti in Friuli Venezia Giulia, con studenti iscritti e frequentanti per l’anno scolastico 2024/2025 le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado.
2. Il requisito dell’iscrizione e frequenza deve essere posseduto alla data del 31 gennaio 2025.
3. Sono altresì destinatari dei contributi gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti e frequentanti scuole dell’obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all’estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all’atto della presentazione della domanda. La frequenza della scuola deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell’alunno beneficiario del contributo.
4. Il nucleo familiare deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità per l’anno 2025 non superiore a 35.000,00 euro.
Nella domanda di contributo il richiedente deve dichiarare di possedere l’Attestazione ISEE 2025, che ARDiS acquisirà direttamente dalla banca dati dell’INPS, oppure di aver sottoscritto la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), oppure di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ENTRO mercoledì 07 maggio 2025.
L’ISEE richiesto è quello ordinario. Il richiedente dovrà appartenere al nucleo familiare dello studente.
Solo qualora il nucleo familiare si trovi nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013
n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” (genitori non coniugati tra loro e non conviventi) e dalla Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 l’ISEE richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.
ATTENZIONE
I richiedenti SONO TENUTI A CONTROLLARE LA CONFORMITÀ dell’Attestazione ISEE rilasciata o che verrà rilasciata dall’INPS e, nel caso in cui questa riporti in calce all’Attestazione stessa l’indicazione di OMISSIONI O DIFFORMITÀ, essi devono, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013:
1. presentare una nuova DSU per il rilascio di una nuova Attestazione ISEE;
2. oppure, solo nel caso in cui ciò non sia possibile, confermare i dati dichiarati in sede di presentazione DSU e riportati nell’attestazione ISEE, compilando apposito modello di autocertificazione, scaricabile dalla pagina dedicata del sito internet di ARDiS, ed inviandolo ad ARDiS unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità all’indirizzo di posta elettronica: .
Nel caso di ISEE con omissioni o difformità, la regolarizzazione dell’Attestazione dovrà avvenire entro e non oltre il 21 luglio 2025. La mancata o ritardata regolarizzazione dell’ISEE difforme sarà causa di esclusione della domanda.
Deroghe al possesso dell’Attestazione ISEE
A decorrere dal 1° di gennaio 2025 è prevista la deroga al possesso dell’Attestazione ISEE nei seguenti casi:
– i genitori in possesso di certificato di stato vedovile, per un periodo massimo di tre anni dal verificarsi della condizione di vedovanza, anni attestabile da dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in base all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
– le madri con figli minori a carico inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all’uscita da una situazione di violenza, attestabile da dichiarazione sostituiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. La misura massima dei contributi è determinata nelle Linee guida triennali per il diritto allo studio approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 320 del 29 febbraio 2024 ed aggiornate con deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 2025 n. 256, come segue:
a) euro 1.095,00 per la scuola primaria;
b) euro 1.545,00 per la scuola secondaria di primo grado;
c) euro 2.145,00 per la scuola secondaria di secondo grado.
6. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo i contributi erogati sono proporzionalmente ridotti in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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